Capo I

Art. 2

Organizzazione

In vigore dal 22 dic 2023
1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in: a) tre dipartimenti e dodici direzioni generali; b) uffici di diretta collaborazione del Ministro. 2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE). 3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC); b) direzione generale innovazione tecnologica (ITEC); c) direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF); d) direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM). 4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB); b) direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA); c) direzione generale valutazioni ambientali (VA); d) direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC). 5. Il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA) b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE); c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE); d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF). 6. I Capi dei dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell', comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall', comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del dipartimento: a) assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; b) rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti...; c) fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro. 7. I capi dei dipartimenti, ai sensi dell', commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e del combinato disposto dell', comma 6, del medesimo decreto legislativo e dell', comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attività degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonché per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti è previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonché il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneità al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto. 8. I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la... Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali, nonché attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro... per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di più dipartimenti o di più direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica. 9. I dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonché ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse: a) l'attività istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza; b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati; c) la promozione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento; d) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze; e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione delle normative europee sul piano interno, in collaborazione con il DiAG e coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione. 9-bis. Ciascun dipartimento svolge attività di studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie di competenza, al fine di assicurare gli elementi conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero. 10. I dipartimenti e le direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, università statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell', comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione. 11. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 12. Il Ministero si avvale, altresì, delle società in house, nonché delle società controllate, degli enti e dei soggetti vigilati per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto della normativa europea e nazionale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-07-29;128#art-2

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