Art. 2
Soggetti beneficiari
In vigore dal 2 dic 2021
1. Il contributo è riconosciuto agli investitori di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, in favore dei soggetti di cui al medesimo comma 1, alle condizioni e nei limiti stabiliti dallo stesso articolo 81.
2. Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese effettuate con le modalità indicate dall'articolo 81, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-30;196#art-2