Art. 5
Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito
In vigore dal 2 dic 2021
1. Quando sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all', comma 1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport l'eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto, nonché ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio. In tali casi, fatto salvo ogni effetto di legge, si provvede comunque al recupero totale o parziale del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.
3. Il Dipartimento per lo sport procede ai sensi dell', comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per lo sport e l'Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.
5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo sport che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del contributo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 dicembre 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro per le politiche
giovanili e lo sport
Spadafora
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021
Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 397
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-30;196#art-5