Art. 6

Valorizzazione del merito

In vigore dal 29 gen 2021
1. Al fine di assicurare la valorizzazione del merito e di individuare le eccellenze, il sistema di misurazione e valutazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è articolato in almeno tre fasce di rendimento e definisce il livello di performance ritenuto eccellente, che corrisponde al conseguimento di risultati superiori rispetto a quanto stabilito in fase di programmazione. 2. La quota di personale che si colloca nel livello di performance eccellente non può superare il 20 per cento del personale, sia per il livello dirigenziale che per il livello non dirigenziale. 3. La contrattazione collettiva garantisce, a parità di risorse, una maggiorazione del trattamento economico accessorio legato alla performance individuale del personale di cui al comma 2 in misura non superiore al 20 per cento rispetto al massimo ottenibile in assenza della maggiorazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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