Art. 2

Disposizioni applicabili

In vigore dal 29 gen 2021
1. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalità indicati nel presente regolamento, le seguenti disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009: a) ; b) , con esclusione, al comma 2, delle parole da «secondo le modalità» fino alla fine del comma; c) : 1) fermo restando che la definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, di cui al comma 2, lettera a), è effettuata tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come riportati nella rendicontazione di cui all', comma 5, del presente regolamento; 2) con esclusione alla lettera f) del comma 2 delle parole da «nonché» sino alla fine della lettera; d) nei termini e con le modalità stabiliti dall' del presente regolamento; e) nei termini e con le modalità stabiliti dall' del presente regolamento; f) nei termini e con le modalità stabiliti dall' del presente regolamento; g) nei termini e con le modalità stabiliti dall' del presente regolamento; h) , fermo restando che: 1) la misurazione e la valutazione della performance di cui all'alinea dei commi 1 e 2 è svolta secondo le modalità indicate nel sistema di cui all' del presente regolamento; 2) la capacità di valutazione dei propri collaboratori di cui al comma 1, lettera d), è dimostrata anche tramite una significativa differenziazione dei giudizi, valorizzando il merito e individuando le eccellenze; 3) la misurazione e la valutazione della performance di cui al comma 1-bis è collegata, altresì, al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale; i) , nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli del presente regolamento; l) , nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli del presente regolamento; m) articolo 13; n) articolo 14, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, in relazione alle peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle specificità delle relative funzioni istituzionali e tenuto conto dell' del presente regolamento; o) articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere a) e c), lettera d) quanto al Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all', comma 5, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e tenuto conto, quanto alla lettera b), che: 1) il «Piano della performance» è sostituito dai documenti di cui ai commi 1 e 2 dell' del presente regolamento di seguito indicati: 1.1 le linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, che si articolano in aree strategiche; 1.2 le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo; 2) la «Relazione sulla performance» è sostituita dai documenti di cui ai commi 4 e 5 dell' del presente regolamento. 2. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalità indicati nel presente regolamento, le seguenti disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009: a) articolo 17; b) articolo 18: 1) con esclusione al comma 1 delle parole da «nonché valorizzano» fino alla fine del comma e fermo restando che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, altresì, le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici; 2) tenuto conto che le verifiche e le attestazioni di cui al comma 2 sono quelle previste dal presente regolamento; c) articolo 19, tenuto conto di quanto stabilito dall' del presente regolamento; d) articolo 19-bis, tenuto conto delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; e) articolo 20; f) articolo 21; g) articolo 22, fermo restando che l'assegnazione del premio di cui al comma 3 compete al Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, che può avvalersi delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri; h) articolo 23; i) articolo 24; l) articolo 25; m) articolo 26; n) articolo 27, con esclusione del comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-28;185#art-2

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