Capo II
Art. 8
Titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale
In vigore dal 24 ago 2019
1. La titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all', comma 1, è attribuita ai prefetti ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
2. Nell'ambito di ciascun dipartimento, la titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale individuati negli articoli da 3 a 7 è attribuita a prefetti, dirigenti generali e qualifiche equiparate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-11;78#art-8