Capo IV
Art. 11
Disposizioni transitorie
In vigore dal 24 ago 2019
1. Al fine di garantire l'indispensabile continuità nell'espletamento dei compiti e delle funzioni del Ministero dell'interno, la riduzione di ventinove posti di prefetto, come disposta dall'articolo 32, comma 1, lettere a) e b), e comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è attuata con gradualità, in raccordo con il piano previsionale delle cessazioni di personale in servizio da adottare secondo le modalità e i termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 32.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-11;78#art-11