Art. 8
Disposizioni transitorie
In vigore dal 8 ago 2018
1. Per l'anno 2018 la comunicazione telematica di cui all', comma 1, è presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e l'adozione del provvedimento di cui all', comma 3, è effettuata entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per gli investimenti incrementali di cui all', comma 2, la comunicazione di cui all', comma 1 del presente regolamento è effettuata in modo separato nei termini previsti dal comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 maggio 2018
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Lotti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1527
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-05-16;90#art-8