Art. 6

Controlli e cause di revoca

In vigore dal 8 ago 2018
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge per beneficiare dell'agevolazione. 2. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. 3. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei criteri che consentono di massimizzare il rapporto costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le modalità di programmazione e di analisi del rischio utilizzate nell'ambito delle attività di controllo e di contrasto all'evasione fiscale. 4. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta di cui all', le stesse provvedono a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca di cui al comma 2. 5. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l', comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-05-16;90#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo