Art. 3

Diplomi di specializzazione rilasciati da università o istituti universitari stranieri

In vigore dal 13 lug 2018
Diplomi di specializzazione rilasciati da università o istituti universitari stranieri 1. I diplomi di specializzazione rilasciati da università e istituti universitari di Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, sono validi ai fini di cui all', commi 1 e 2, se riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-04-27;80#art-3

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