Art. 2
Diplomi di specializzazione e soggetti abilitati al rilascio
In vigore dal 13 lug 2018
Diplomi di specializzazione
e soggetti abilitati al rilascio
1. I diplomi di specializzazione utili ai fini di cui all' sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite presso le università o gli istituti universitari italiani o stranieri, ai sensi dell', con le caratteristiche di cui al comma 2.
2. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1, istituiti ai sensi della normativa vigente, devono:
a. avere durata almeno biennale;
b. concludersi con un esame finale;
c. prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali d'esame.
3. I bandi relativi ai concorsi di cui all', comma 1, possono prevedere che i diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione siano conseguiti a seguito di corsi che riguardino classi di materie oggetto di esame dei concorsi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-04-27;80#art-2