Art. 6
Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile
In vigore dal 18 ott 2017
1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 euro mensili.
2. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi all'età posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'età di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi dell'INPS.
3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare rispettivamente:
a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi;
b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 24 e 36 mesi;
c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi;
d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi.
4. In aggiunta ai limiti di cui al comma 3, si applica quanto previsto dall', comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in merito all'importo della pensione al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda di APE, di cui all', una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile è calcolato sulla base degli elementi forniti sotto la responsabilità del richiedente e con piena manleva dell'INPS.
7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui al comma 2 è considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di imposta di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data della certificazione del diritto all'APE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-09-04;150#art-6