Capo IV

Art. 18

Titolarità dei trattamenti per finalità di governo

In vigore dal 5 mar 2025
1. Per i trattamenti dei dati effettuati per le finalità di cui alla lettera c) del comma 2 dell' del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le regioni e province autonome, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, sono titolari del trattamento secondo quanto previsto dall' del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Note all'articolo

  • Il Decreto 31 dicembre 2024 (in G.U. 05/03/2025, n. 53) ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che "Il Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 novembre 2015, n. 263, cessa di avere efficacia dal 31 marzo 2026".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-09-29;178#art-18

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