Capo III
Art. 17
Accesso alle informazioni del FSE per finalità di ricerca
In vigore dal 5 mar 2025
1. Le regioni e province autonome e il Ministero della salute trattano i dati del FSE, di cui all', per finalità di studio e ricerca scientifica, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza e nel rispetto degli articoli 39, 104 e 110 del Codice in materia di protezione dei dati personali e del relativo allegato A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici.
Note all'articolo
- Il Decreto 31 dicembre 2024 (in G.U. 05/03/2025, n. 53) ha disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Il Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 novembre 2015, n. 263, cessa di avere efficacia dal 31 marzo 2026".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-09-29;178#art-17