Capo II
Art. 11
Dati oggetto del trattamento per finalità di cura
In vigore dal 24 ott 2023
1. Per le finalità di cui all', sono trattati tutti i dati e documenti di cui all', presenti nel FSE, coerentemente con i principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza.
2. Per le finalità di cui all', il FSE può prevedere anche servizi di elaborazione di dati, relativi a percorsi diagnostico-terapeutici, limitatamente all'assistito preso in cura, per supportare al meglio i processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Tali elaborazioni non devono comportare la generazione di ulteriori dati e documenti che alimentano il FSE.
3. Sono comunque sottratti a trattamento per le finalità di cui all', anche nei casi previsti dall', i dati per i quali l'assistito abbia richiesto l'oscuramento ai sensi dell', comma 1.
Note all'articolo
- Il Decreto 7 settembre 2023 (in G.U. 24/10/2023, n. 249), ha disposto (con l'art. 27, comma 5) che "Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 novembre 2015, n. 263, cessa di avere efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione dei Capi III e IV, che rimangono in vigore fino all'adozione, con successivi decreti ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, di specifiche disposizioni per i trattamenti dei dati e dei documenti del FSE per le finalita' di ricerca e di Governo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-09-29;178#art-11