Capo I

Art. 2

Contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico

In vigore dal 24 ott 2023
1. I contenuti del FSE sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, nonché da dati e documenti integrativi che permettono di arricchire il Fascicolo stesso. 2. Il nucleo minimo, di cui al comma 1, uguale per tutti i fascicoli istituiti da regioni e province autonome, è costituito dai seguenti dati e documenti: a) dati identificativi e amministrativi dell'assistito di cui all'; b) referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013; c) verbali pronto soccorso; d) lettere di dimissione; e) profilo sanitario sintetico, di cui all'; f) dossier farmaceutico; g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti. 3. I dati e documenti integrativi, di cui al comma 1, sono ulteriori componenti del FSE, la cui alimentazione è funzione delle scelte regionali in materia di politica sanitaria e del livello di maturazione del processo di digitalizzazione quali: a) prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); b) prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.); c) cartelle cliniche; d) bilanci di salute; e) assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico-assistenziale; f) piani diagnostico-terapeutici; g) assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione; h) erogazione farmaci; i) vaccinazioni; l) prestazioni di assistenza specialistica; m) prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso); n) prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero; o) certificati medici; p) taccuino personale dell'assistito di cui all'; q) relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale; r) autocertificazioni; s) partecipazione a sperimentazioni cliniche; t) esenzioni; u) prestazioni di assistenza protesica; v) dati a supporto delle attività di telemonitoraggio; z) dati a supporto delle attività di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici; aa) altri documenti rilevanti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 dell' del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, individuati con successivo decreto ai sensi del comma 7 dell' del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.

Note all'articolo

  • Il Decreto 7 settembre 2023 (in G.U. 24/10/2023, n. 249), ha disposto (con l'art. 27, comma 5) che "Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 novembre 2015, n. 263, cessa di avere efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione dei Capi III e IV, che rimangono in vigore fino all'adozione, con successivi decreti ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, di specifiche disposizioni per i trattamenti dei dati e dei documenti del FSE per le finalita' di ricerca e di Governo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-09-29;178#art-2

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