Art. 4
Responsabile del procedimento
In vigore dal 9 dic 2015
1. Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa di livello dirigenziale non generale di cui al precedente , ovvero persona da lui delegata con atto scritto. Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento può essere individuato nel dirigente preposto all'Ufficio o alla Struttura generale.
2. Il responsabile del procedimento, così come individuato nel comma 1, esercita i compiti contemplati dall' della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e svolge tutte le altre attribuzioni indicate nelle disposizioni organizzative e di servizio.
3. Il nominativo del responsabile del procedimento di cui al comma 1, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, è pubblicato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unità organizzativa responsabile del procedimento ed è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Ogni singola Struttura generale assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-06-08;184#art-4