Art. 1

Denominazioni

In vigore dal 9 dic 2015
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visti, in particolare, gli , comma 9-bis, 4, 6 e 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 35; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 146, riguardante «Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303», recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale, ai sensi degli della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 142, recante «Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata superiore a novanta giorni, in attuazione dell', della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 143, recante «Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 420/2014 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, visto ed annotato dall'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri al n. 1158, il 24 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Denominazioni 1. Nel presente decreto sono denominati: a) «Segretario generale»: il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) «Strutture generali»: i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Uffici autonomi ad essi equiparati ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, comprese le strutture generali affidate ai Ministri o Sottosegretari; c) «Uffici»: le strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti; d) «Servizi»: le strutture di livello dirigenziale non generale; e) «Strutture di missione»: le Strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; f) «Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo»: le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-06-08;184#art-1

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