Art. 6

Accesso all'ANPR da parte del cittadino

In vigore dal 23 gen 2015
1. Il cittadino registrato nell'ANPR può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all' del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell'ANPR, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica ai sensi dell'articolo 64 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalità protetta.
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