Art. 5

Servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 23 gen 2015
Servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all'Allegato D, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità indicate nell'Allegato C. 2. L'ANPR rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica, mediante i servizi previsti nell'Allegato D, i dati di cui all', concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell'Unione Europea. 3. Il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell'accesso ai servizi di cui al presente articolo. 4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal sindaco.
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