Capo I

Art. 5

Contingente massimo di END

In vigore dal 30 dic 2014
1. Il contingente massimo di END è fissato in 300 unità. 2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, ciascuna amministrazione può distaccare i propri dipendenti entro un massimo del 3% del personale in servizio, con arrotondamento all'unità superiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;184#art-5

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