Capo I

Art. 3

Coordinamento e programmazione

In vigore dal 30 dic 2014
1. La Presidenza e il Ministero organizzano periodici incontri con le amministrazioni per concordare le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare e monitorare l'attività del personale distaccato in termini di rispondenza agli obiettivi concordati. 2. In ciascuna amministrazione un punto di contatto promuove attività di informazione, sensibilizzazione e, nei limiti delle risorse a ciò destinate, formazione sugli END e partecipa alle attività di cui al comma 1. Il punto di contatto è individuato preferibilmente nel nucleo di valutazione di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, o nell'ufficio di cui all', comma 2, e, in ogni caso, agisce in raccordo con il nucleo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;184#art-3

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