Art. 1

Individuazione di attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni

In vigore dal 28 nov 2013
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 117 della Costituzione; Visto il paragrafo 1 dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza; Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare, l', che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo articolo; Visto l', comma 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, il quale stabilisce che i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale siano aggiornati almeno ogni tre anni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; Visto l'Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 17 giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7, che prevede il monitoraggio della proprietà delle imprese operanti nel settore della difesa e della sicurezza, nonché la possibilità di apporre limitazioni al trasferimento delle capacità strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2013; Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'interno; Adotta il seguente regolamento: Individuazione di attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni 1. All' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 ottobre 2013 Il Presidente del Consiglio dei ministri Letta Il Ministro della difesa Mauro Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Il Ministro degli affari esteri Bonino Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato Il Ministro dell'interno Alfano Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013 Registro n. 6 Difesa, foglio n. 149
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-10-02;129#art-1

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