Art. 1
1 / 1Individuazione di attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni
In vigore dal 28 nov 2013
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto il paragrafo 1 dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare, l', che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo articolo;
Visto l', comma 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, il quale stabilisce che i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale siano aggiornati almeno ogni tre anni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto l'Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 17 giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7, che prevede il monitoraggio della proprietà delle imprese operanti nel settore della difesa e della sicurezza, nonché la possibilità di apporre limitazioni al trasferimento delle capacità strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2013;
Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'interno;
Adotta
il seguente regolamento:
Individuazione di attivi di rilevanza strategica
nel settore delle comunicazioni
1. All' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 ottobre 2013
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro della difesa
Mauro
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro degli affari esteri
Bonino
Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro dell'interno
Alfano
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 149
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-10-02;129#art-1