Art. 2

In vigore dal 23 nov 2011
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 settembre 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 150
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-09-27;191#art-2

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