Art. 1
In vigore dal 23 nov 2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis, concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, al fine di prevedere l'estensione della durata dei soggiorni solidaristici dei minori accolti, nonché l'eliminazione dei riferimenti a programmi scolastici;
Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri del 21 luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;
Decreta:
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Soggiorno). - 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i centoventi giorni, frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-09-27;191#art-1