Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329
In vigore dal 11 mag 2011
1. Il comma 1, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituito dal seguente:
«l. L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unità di personale messe a disposizione dal Comune di Milano, nonché di un contingente non superiore a venti unità di personale provenienti dalle amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-01-26;51#art-6