Art. 4

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

In vigore dal 11 mag 2011
1. L' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituito dal seguente: « (Composizione dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia è un organo collegiale costituito dal presidente e da quattro componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno nominato su proposta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 2. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I quattro componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-sociali o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia. 3. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-01-26;51#art-4

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