Art. 1
Fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali
In vigore dal 23 feb 2010
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce in via legislativa, presso l'avvocatura generale dello Stato, il fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, già istituito e disciplinato in via amministrativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2009, n. 21;
Visto l'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «regolamento per la riscossione, da parte dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione» e successive modificazioni;
Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell' 8 ottobre 2009;
Sulla proposta dell'Avvocato generale;
Adotta
il seguente regolamento:
Fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati
e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali
1. Al fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato dall'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono i relativi importi riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-12-04;214#art-1