Art. 2

Modalità di gestione e di ripartizione delle somme

In vigore dal 23 feb 2010
1. Le somme versate nel fondo sono ripartite fra gli avvocati e procuratori in servizio, in proporzione allo stipendio determinato in base alle tabelle di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 e alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza: a) per il cinquanta per cento fra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio cui appartiene l'avvocato o procuratore che ha espletato la funzione di arbitro alla quale inerisce la quota di compenso versata al fondo; b) per il restante cinquanta per cento fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio. 2. La ripartizione viene effettuata quadrimestralmente, secondo le modalità di cui agli articoli 3, 10, 11, 12 commi secondo, terzo, quarto e quinto, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «regolamento per la riscossione, da parte dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione», e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 142
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-12-04;214#art-2

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