Art. 2

Modalità di gestione e di ripartizione delle somme

In vigore dal 27 gen 2010
1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite quadrimestralmente, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, fra gli appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. 2. La ripartizione è eseguita tra gli aventi diritto con le seguenti modalità: a) una quota pari a sei decimi è ripartita su base territoriale, secondo le disposizioni del comma 3, in proporzione allo stipendio tabellare annuo lordo in godimento, esclusi ogni altra indennità o assegno; b) la restante quota pari a quattro decimi è ripartita tra tutto il personale amministrativo in proporzione allo stipendio tabellare in godimento, esclusi ogni altra indennità o assegno. 3. La ripartizione su base territoriale è eseguita con le seguenti modalità: a) gli importi di cui alla lettera a) dell' sono ripartiti tra il personale in servizio presso ciascuna sede cui appartiene il dipendente che ha espletato la funzione di segretario del collegio arbitrale; b) le competenze di cui alla lettera b) del medesimo sono ripartite tra il personale in servizio presso ciascuna sede competente a curarne la riscossione. 4. Alla ripartizione del Fondo partecipa, con le stesse modalità disciplinate nel presente decreto, anche il personale di altre Amministrazioni che sia destinato a prestare servizio per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in base a formali provvedimenti di assegnazione. 5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972 e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-12-04;200#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo