Art. 1

Fondo di perequazione

In vigore dal 27 gen 2010
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato; Visto l'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante il regolamento per la riscossione e per la ripartizione degli onorari e delle competenze spettanti all'Avvocatura dello Stato, e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009; Ritenuta l'opportunità, in conformità al predetto parere, di subordinare transitoriamente il diritto alla ripartizione degli onorari del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, oltre che alla presenza in servizio, alla sola ineccepibilità della condotta sul piano disciplinare, in attesa dell'auspicato apprestamento di specifici ed obiettivi strumenti di misurazione della produttività del personale medesimo, adeguati alla peculiarità delle funzioni dell'Avvocatura, allo stato non ancora individuati; Sulla proposta dell'Avvocatura generale dello Stato; Adotta il seguente regolamento: Fondo di perequazione 1. Al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono: a) gli importi relativi all'attività di segretario di collegi arbitrali riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.
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