Art. 4

Relazione VIR

In vigore dal 15 dic 2017
1. La verifica è documentata in apposita relazione (di seguito «relazione VIR»), inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento. 2. Il DAGL verifica l'adeguatezza della VIR e può richiedere integrazioni e chiarimenti, ovvero predisporre dei commenti tecnici da allegare alla relazione VIR da trasmettere al Parlamento. 3. L'amministrazione che ha effettuato la VIR assicura un'adeguata pubblicità alla relazione VIR, anche mediante gli strumenti informatici e la pubblicazione in una apposita sezione del sito internet dell'amministrazione.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-11-19;212#art-4

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