Art. 3

Contenuti della VIR

In vigore dal 15 dic 2017
1. La VIR viene effettuata con particolare riferimento ai seguenti profili: a) raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR; b) stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche; c) stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche; d) verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo; e) individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso; f) effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa; g) congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative; h) valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico. 2. La VIR include una conclusione di sintesi sulla valutazione dell'impatto effettuata che riassume: a) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento; b) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti; c) le principali criticità emerse; d) l'eventuale necessità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione. 3. La verifica relativa ai succitati contenuti va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-11-19;212#art-3

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