Art. 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In vigore dal 29 giu 2007
1. Gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate negli articoli 67, comma 1, lettera b), 69, 71 e 112 del «Codice». 2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 3. Le operazioni di interconnessione, e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 4. Le interconnessioni, se effettuate utilizzando banche dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono ai sensi dell'articolo 22 del «Codice». 5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 22, comma 5, del «Codice».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-03-30;71#art-2

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