Art. 1

Oggetto del Regolamento

In vigore dal 29 giu 2007
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del «Codice in materia di protezione dei dati personali» (d'ora innanzi «Codice») e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici; Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi; Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice; Visto, altresì, l'articolo 181, comma 1, lettera a) del Codice, così come modificato, da ultimo, dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, con cui è determinato il termine ultimo per l'identificazione con atto di natura regolamentare; Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e, in particolare, gli articoli 15 e 18; Vista la nota del 3 marzo 2006 con la quale l'Avvocato generale dello Stato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai fini dell'adozione del medesimo regolamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visti gli allegati allo schema di regolamento, nell'ambito dei quali sono individuate le operazioni che possono spiegare effetti significativi per l'interessato, effettuate dall'Avvocatura dello Stato nei termini prescritti dal Codice e sono, altresì, descritte sinteticamente le operazioni ordinarie che l'Avvocatura dello Stato deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità da perseguire; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi; Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005; Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 18 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del Codice; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella Adunanza del 13 giugno 2006, n. 5861/06; Vista la nota dell'Avvocatura generale dello Stato in data 2 marzo 2007, con la quale si trasmette, per l'ulteriore corso, lo schema di atto regolamentare sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari; Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato e pertanto non assume rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione; Adotta il seguente regolamento: . Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del «Codice in materia di protezione dei dati personali», d'ora innanzi «Codice», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Avvocatura dello Stato e delle Avvocature distrettuali nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-03-30;71#art-1

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