Art. 2
Principi generali
In vigore dal 9 feb 2005
1. Le gare disciplinate dal presente decreto devono uniformarsi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2. Le procedure di gara bandite dalla CONSIP sono improntate ai seguenti principi:
a) rispetto del principio della parità di trattamento nell'ambito dell'aggiudicazione delle gare;
b) garanzia della massima trasparenza delle procedure;
c) garanzia della massima e più diffusa pubblicità delle iniziative, utilizzando oltre ai canali di comunicazione tradizionale anche quelli telematici, al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni e la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati;
d) massima pubblicità delle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto delle convenzioni;
e) indicazione di un termine certo e congruo per la conclusione del procedimento;
f) esplicitazione chiara ed esauriente dei criteri di aggiudicazione;
g) inserimento, nei bandi per le procedure relative all'approvvigionamento di beni, dei soli servizi necessari per porre in essere utilmente la fornitura, privi di autonomia nel contesto del contratto;
h) previsione espressa nei bandi delle procedure della facoltà, per le amministrazioni che aderiscono a una convenzione relativa all'approvvigionamento di beni, di non acquisire anche i servizi accessori inseriti nella medesima convenzione che non risultino essenziali per la fornitura.
3. In particolare, la CONSIP provvede ad emanare direttive e criteri in ordine ai tempi e alle modalità di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati. La CONSIP provvede, altresì, all'individuazione predeterminata dei criteri generali di valutazione delle offerte applicabili per tipologia di gara, garantendo apposita e tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.
4. Riguardo ai rapporti con le amministrazioni pubbliche interessate, la CONSIP provvede a predisporre appositi formulari per acquisire informazioni precise e dettagliate riguardo all'aspetto qualitativo e quantitativo dei beni e servizi. I bandi di gara individuano le caratteristiche tecniche e di qualità dei beni e servizi oggetto della gara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-11-11;325#art-2