Art. 2 · Principi generali

Art. 2

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Principi generali

In vigore dal 9 feb 2005
1. Le gare disciplinate dal presente decreto devono uniformarsi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 2. Le procedure di gara bandite dalla CONSIP sono improntate ai seguenti principi: a) rispetto del principio della parità di trattamento nell'ambito dell'aggiudicazione delle gare; b) garanzia della massima trasparenza delle procedure; c) garanzia della massima e più diffusa pubblicità delle iniziative, utilizzando oltre ai canali di comunicazione tradizionale anche quelli telematici, al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni e la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati; d) massima pubblicità delle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto delle convenzioni; e) indicazione di un termine certo e congruo per la conclusione del procedimento; f) esplicitazione chiara ed esauriente dei criteri di aggiudicazione; g) inserimento, nei bandi per le procedure relative all'approvvigionamento di beni, dei soli servizi necessari per porre in essere utilmente la fornitura, privi di autonomia nel contesto del contratto; h) previsione espressa nei bandi delle procedure della facoltà, per le amministrazioni che aderiscono a una convenzione relativa all'approvvigionamento di beni, di non acquisire anche i servizi accessori inseriti nella medesima convenzione che non risultino essenziali per la fornitura. 3. In particolare, la CONSIP provvede ad emanare direttive e criteri in ordine ai tempi e alle modalità di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati. La CONSIP provvede, altresì, all'individuazione predeterminata dei criteri generali di valutazione delle offerte applicabili per tipologia di gara, garantendo apposita e tempestiva comunicazione ai soggetti interessati. 4. Riguardo ai rapporti con le amministrazioni pubbliche interessate, la CONSIP provvede a predisporre appositi formulari per acquisire informazioni precise e dettagliate riguardo all'aspetto qualitativo e quantitativo dei beni e servizi. I bandi di gara individuano le caratteristiche tecniche e di qualità dei beni e servizi oggetto della gara.
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