Art. 3
Certificazioni
In vigore dal 21 mag 2004
1. La posizione del prestatore di lavoro deve essere attestata dal contratto individuale di lavoro ovvero da analoga idonea certificazione, dai quali risulti lo svolgimento del quinquennio di attività, le mansioni svolte durante tale periodo e il corrispondente livello di inquadramento nel contratto collettivo di categoria eventualmente applicabile.
2. Il contenuto della prestazione di lavoro può essere specificato mediante documentazione integrativa rilasciata dal datore di lavoro.
Le certificazioni integrative devono trovare riscontro nella documentazione ufficiale esibita a corredo della domanda di partecipazione al concorso. Il contenuto della prestazione di lavoro può essere specificato mediante certificazioni relative ai contributi versati dal datore di lavoro dell'aspirante. La certificazione del datore di lavoro è equivalente all'autocertificazione dello stesso aspirante.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 febbraio 2004
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Mazzella
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 23
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-02-11;118#art-3