Art. 1
Requisiti
In vigore dal 21 mag 2004
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, comma 3;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. 1447/04/UL/7.1041 del 16 gennaio 2004;
Adotta
il presente regolamento:
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Requisiti
1. Sono ammessi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i prestatori di lavoro muniti di diploma di laurea, adibiti allo svolgimento di mansioni di natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e responsabilità nel quadro di indirizzi generali impartiti dai vertici della struttura di appartenenza.
2. L'attività del prestatore di lavoro deve essere svolta nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato, che abbiano alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento di attività di rilevante entità ovvero elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico.
3. La specifica determinazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 nonché i criteri per la valutazione della possibilità di ammettere l'aspirante al concorso sono definiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nei bandi di concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-02-11;118#art-1