Art. 5

Modalità e tenuta del registro

In vigore dal 22 feb 2003
1. Il registro di cui all', può essere informatizzato secondo quanto previsto al successivo , ed è comunque tenuto in conformità alle norme di cui alla legge n. 675 del 1996, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 2. I COR e l'ISPESL dovranno rilasciare, a cura dei responsabili del trattamento dei dati, individuati ai sensi dell' della legge n. 675 del 1996 e del precedente , comma 1, specifiche autorizzazioni agli incaricati del trattamento o della manutenzione dei dati. 3. Il registro di cui all', ove tenuto in forma cartacea, deve essere conforme al modello riportato in allegato 1. 4. L'ISPESL trasmette annualmente alle regioni i dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al presente decreto. Detta trasmissione viene effettuata in forma anonima, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 675 del 1996.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2002-12-10;308#art-5

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