Art. 3

Compiti dei Centri operativi regionali

In vigore dal 22 feb 2003
1. I COR provvedono: a) alla raccolta ed archiviazione delle informazioni su tutti i casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo, sulla base delle informazioni di cui al comma 4; b) alla definizione dei casi dal punto di vista diagnostico; c) alle verifiche di qualità delle diagnosi pervenute; d) alla ricerca ed integrazione dell'informazione sulla pregressa esposizione all'amianto dei casi identificati; e) al controllo periodico del flusso informativo dei casi di mesotelioma, anche al fine di valutarne la completezza; f) all'invio all'ISPESL, mediante la scheda di notifica di cui all'allegato 1, delle informazioni relative alla diagnosi ed alle valutazioni dell'esposizione con salvaguardia delle previsioni normative di cui alla legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 135 del 1999. 2. I COR provvedono all'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 1, in conformità a standards definiti e periodicamente aggiornati dall'ISPESL, anche con la collaborazione dei COR, attraverso la elaborazione delle apposite linee guida. 3. Il personale dei COR è tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1. 4. Le strutture sanitarie pubbliche e private forniscono ai COR le informazioni di cui al comma 1, lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2002-12-10;308#art-3

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