Art. 3
Articoli aggiuntivi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995
In vigore dal 22 ago 2001
Articoli aggiuntivi al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995
1. Dopo l' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 2-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in cui insistono le facoltà di medicina e delle aziende costituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Art. 2-ter. - 1. I compensi dovuti ai commissari straordinari e ai direttori amministrativi e sanitari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono determinati, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità a quelli stabiliti dal presente decreto. Il compenso è ridotto di almeno un terzo nei confronti dei commissari straordinari, che esercitano anche altre attività lavorative in regime di lavoro dipendente o autonomo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 maggio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro per gli affari regionali
Loiero
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 37
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-05-31;319#art-3