Art. 1
Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995
In vigore dal 22 ago 2001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che concerne il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie;
Visto, in particolare, il comma 8 del richiamato articolo 3-bis il quale dispone che il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa;
Visto il comma 5 dello stesso articolo 3-bis il quale prevede che, all'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi;
Visto l', comma 1, lettera u), della legge 30 novembre 1998, n. 419, che stabilisce il principio che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro, quadriennio 1998-2001, della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, sottoscritti l'8 giugno 2000 e pubblicati nel supplemento ordinario n. 117 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 22 luglio 2000;
Ritenuto di procedere alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 22 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Sulla proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;
A d o t ta
il seguente regolamento:
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Modifiche ed integrazioni all' del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995
1. All' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1 le parole: "dell', comma 6," sono sostituite dalle parole: "degli " e sono soppresse le parole: "e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile";
c) al comma 5, la prima frase del secondo alinea è sostituita dalle seguenti: "Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione.";
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. La regione può disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.";
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.";
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per quanto non previsto dagli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente decreto si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-05-31;319#art-1