Art. 4
Personale
In vigore dal 29 giu 1999
1. All'Ufficio è assegnato un contingente di quindici unità di personale, delle quali non più di tre con qualifica dirigenziale.
2. All'assegnazione del personale provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle richieste del Ministro delegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 aprile 1999
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri D'Alema
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Bassolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 231
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-04-20;166#art-4