Art. 3
Capo dell'Ufficio
In vigore dal 29 giu 1999
1. Il capo dell'Ufficio, nominato ai sensi degli articoli 21, comma 6, e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-04-20;166#art-3