Art. 6

Interventi di adeguamento degli impianti

In vigore dal 17 lug 1999
1. All'esito del secondo accertamento, disciplinato dall', qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti indicati all', comma 1, il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione. 2. Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi realizzati e alla verifica dell'impianto nelle più ricorrenti condizioni di esercizio, secondo le modalità descritte all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-04-16;215#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo