Art. 4

Impianti inidonei a superare i limiti consentiti

In vigore dal 17 lug 1999
1. I soggetti indicati all', verificano se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all', avvalendosi di un tecnico competente in acustica, secondo la previsione dell', commi 6, 7, 8 e 9, della legge n. 447 del 1995, il quale redige una relazione indicante: a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa); b) l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento; c) l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del livello L Acq, conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994; d) il valore del livello L Acq, rilevato in assenza di pubblico, misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad una altezza dal pavimento di 1,6 pm 0,1 metri; e) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti del rilievo del livello L Acq. 2. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non è in grado di superare il limite fissato per il livello L Acq, il gestore del locale, o il soggetto di cui all', comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-04-16;215#art-4

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