Art. 4

Funzionamento dell'Ufficio di segreteria

In vigore dal 5 mag 1999
1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura alla Conferenza ed all'Ufficio di segreteria adeguate e specifiche risorse finanziarie ed umane, il supporto informativo ed i servizi tecnici ed amministrativi necessari al suo funzionamento. 2. All'assegnazione di personale all'Ufficio di segreteria provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di richiesta formulata dal Direttore dell'Ufficio di segreteria stesso, secondo le indicazioni del Ministro per gli affari regionali e, per il personale regionale, secondo criteri e modalità stabiliti d'intesa con la Conferenza stessa. 3. Il direttore dell'Ufficio di segreteria è convocato per le riunioni di consultazione e di coordinamento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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