Art. 3
Organizzazione dell'Ufficio di segreteria
In vigore dal 5 mag 1999
1. All'Ufficio di segreteria è preposto un direttore. L'incarico è conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, a norma dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il direttore assolve alle funzioni di segretario della Conferenza.
2. L'Ufficio di segreteria è articolato nei seguenti servizi, ai quali sono preposti dirigenti, statali o regionali, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
a) finanza, programmazione, rapporti con l'Unione europea e affari istituzionali;
b) territorio e infrastrutture;
c) attività produttive;
d) politiche sociali e servizi alla persona.
3. Il direttore, per l'espletamento delle proprie funzioni, per i compiti di cui all', comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 e per fornire ogni possibile supporto ai servizi di cui al comma 2, si avvale di una segreteria tecnica alla quale viene preposto un dirigente. Tale segreteria tecnica assicura, altresì, il raccordo con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri strumentali al funzionamento dell'Ufficio di segreteria, ai fini della gestione delle risorse finanziarie e del personale statale, nonché con le regioni e le province autonome, per quanto riguarda la gestione del personale non statale.
4. Con provvedimento del direttore dell'Ufficio di segreteria sono ulteriormente specificate le attribuzioni dei servizi.
5. Oltre ai dirigenti preposti ai servizi ed alla segreteria tecnica, l'Ufficio di segreteria si avvale, fino a un massimo di 5 unità, di dirigenti statali o regionali, in possesso di comprovata professionalità in materia giuridicolegislativa o finanziaria, i quali possono essere preposti all'attuazione di progetti o svolgere attività di studio, ricerca e consulenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-03-19;98#art-3